Corte dei Conti: Sentenza n. 54/15: prestazioni extralavorative occasionali retribuite presso terzi
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Data: 17 Maggio 2015
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Corte dei Conti Lombardia Danno erariale a carico del medico dipendente ASL per ed espletate in assenza della prescritta autorizzazione. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Questo generale regime autorizzatorio ha una evidente e condivisibile ratio sia civilistica-lavoristica che pubblicistica: consentire al datore di alutare la compatibilità di tale attività extralavorativa con il corretto e puntuale espletamento, in modo terzo ed imparziale, della prestazione contrattualmente dovuta dal lavoratore alla P.A., in ossequio anche al principio costituzionale di tendenziale esclusività (98 cost.) e di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 cost.). Sentenza n. 54/15